Art. 18
Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti
L’autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:520:oj#art-18