Art. 18 · Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

Art. 18

Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Rimozione e modifica dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti L’autorità competente può autorizzare gli operatori a rimuovere o modificare i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la rimozione o la modifica non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile.
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