Art. 16
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti
1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati ai camelidi e ai cervidi detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.
2. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di nascita, o lo stabilimento di primo ingresso se tali animali sono stati spostati in tale stabilimento dall’habitat in cui vivevano come animali selvatici, senza che a tali animali siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
3. L’autorità competente può esentare gli operatori che detengono renne dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che l’esenzione non comprometta la tracciabilità degli animali.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare gli operatori che detengono cervidi dagli obblighi di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
a)
gli animali:
i)
sono allevati in condizioni estensive;
ii)
non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;
b)
la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;
c)
l’esenzione non compromette la tracciabilità degli animali.
Storico versioni
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