Art. 17

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione 1.   Dopo l’ingresso nell’Unione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e in caso di permanenza di tali animali nell’Unione, gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 siano applicati a tali animali entro 20 giorni dal loro arrivo nello stabilimento di primo ingresso. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di primo ingresso possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale. 3.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi o dei cervidi detenuti lasci lo stabilimento di primo ingresso senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 81 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
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