Art. 19

Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni

In vigore dal 24 mar 2021
Sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e termini per tali operazioni 1.   L’autorità competente può autorizzare gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se la sostituzione non compromette la tracciabilità degli animali, compresa la tracciabilità dello stabilimento in cui sono nati, e soltanto a condizione che, ove applicabile, l’identificazione individuale degli animali rimanga possibile. 2.   La sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nei seguenti casi: a) qualora gli animali siano stati identificati tramite due mezzi di identificazione e uno di tali mezzi di identificazione sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato e continui a coincidere con il codice sul restante mezzo di identificazione; b) qualora gli animali siano stati identificati tramite uno o due mezzi di identificazione recanti il codice di identificazione degli animali e tali mezzi di identificazione siano diventati illeggibili o siano stati smarriti, a condizione che resti possibile determinare con ragionevole certezza il codice di identificazione degli animali e che il codice di identificazione degli animali rimanga invariato; c) qualora gli ovini, i caprini o i suini detenuti siano stati identificati tramite un mezzo di identificazione recante il numero di registrazione unico di uno stabilimento e tale mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, a condizione che rimanga possibile determinare con ragionevole certezza lo stabilimento di nascita degli animali o, a seconda dei casi, l’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento e che i mezzi di identificazione sostitutivi rechino il numero di registrazione unico di tale stabilimento o, a seconda dei casi, dell’ultimo stabilimento; d) nel caso degli ovini e dei caprini detenuti, può essere autorizzata la sostituzione dei mezzi di identificazione di cui alle lettere a) e b) con nuovi mezzi di identificazione recanti un nuovo codice di identificazione, a condizione che la tracciabilità non sia compromessa. 3.   La sostituzione dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata quanto prima possibile e prima della scadenza di un termine massimo, da stabilire a cura dello Stato membro la cui autorità competente ha autorizzato gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione, e prima che gli animali siano spostati in un altro stabilimento. 4.   Nel caso in cui il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti figurante sui mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 non possa essere riprodotto su un identificatore elettronico a causa di limitazioni tecniche, l’autorità competente consente l’applicazione a tali animali di un nuovo identificatore elettronico recante un nuovo codice di identificazione solo se entrambi i codici di identificazione sono registrati nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
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