Art. 20
Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione
In vigore dal 24 mar 2021
Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione
In deroga agli del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.
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