Art. 9

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti 1.   L’autorità competente approva l’uso dei marchi auricolari convenzionali o delle fasce per pastorale convenzionali di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento. 2.   L’autorità competente approva l’uso dei tatuaggi di cui all’allegato III, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli ovini, dei caprini, dei suini e dei cervidi detenuti, come previsto all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato, solo se tali tatuaggi garantiscono una marcatura indelebile e una corretta lettura. 3.   L’autorità competente approva l’uso degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, del presente regolamento. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono soddisfare inoltre le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può approvare l’uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico: a) dello stabilimento di nascita degli animali, oppure b) dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.
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