Art. 8
Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti
1. Gli Stati membri che scambiano per via elettronica dati dei documenti di identificazione tramite un sistema istituito dalla Commissione e concepito per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati relativi ai bovini detenuti sono riconosciuti come dotati di un sistema avente piena operatività.
2. La Commissione redige e rende pubblico sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che scambiano dati dei documenti di identificazione tramite tale sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:520:oj#art-8