Art. 7

Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti 1.   Allorché gli Stati membri scambiano per via elettronica con altri Stati membri i dati del documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all’articolo 44, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali dati sono scambiati nel formato XSD (XML Schema Definition) messo a disposizione dell’autorità competente dalla Commissione. 2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine dei bovini detenuti destinati a essere spostati provvede affinché i dati del documento di identificazione siano trasmessi per via elettronica allo Stato membro di destinazione prima della partenza degli animali e affinché ogni trasmissione sia provvista di una marcatura temporale.
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