Art. 6

Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.
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