Art. 10

Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti 1.   Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché: a) l’anello applicato alla zampa di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento; b) il tatuaggio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura. 2.   L’autorità competente approva l’uso dei transponder iniettabili di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, punto 2, del presente regolamento.
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