Art. 11

Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti 1.   Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i camelidi, i cervidi e gli psittacidi detenuti, l’autorità competente si accerta che i fabbricanti degli identificatori elettronici abbiano dimostrato che le prove di conformità e di performance di cui all’allegato II, parte 2, punto 4, del presente regolamento sono state effettuate in centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura». 2.   Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può esigere che i fabbricanti degli identificatori elettronici eseguano prove supplementari di robustezza e durata al fine di garantirne la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.
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Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/520) — Testo vigente | Portale Normativo