Art. 14
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti
1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.
2. Gli operatori provvedono affinché nessuno degli ovini o dei caprini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
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