Art. 5
In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
a)
la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare:
b)
l’entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP;
c)
il valore nozionale del PEPP;
d)
la probabilità, l’entità e la natura di ogni danno, incluso l’ammontare della perdita potenzialmente subita;
e)
la durata prevista delle conseguenze negative;
f)
il volume dei contributi;
g)
il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità;
h)
la crescita del mercato o delle vendite;
i)
l’ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP;
j)
il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente;
k)
il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP;
l)
il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante;
m)
il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all’utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l’utilizzo dei PEPP per:
1)
frode o disonestà,
2)
comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,
3)
ricettazione dei proventi di attività criminali,
4)
finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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