Art. 3
In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un’attività o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
a)
il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;
b)
la portata della diffusione dell’innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;
c)
il fatto che l’innovazione determini effetto di leva;
d)
l’esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.
Storico versioni
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