Art. 3

In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un’attività o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti: a) il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP; b) la portata della diffusione dell’innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP; c) il fatto che l’innovazione determini effetto di leva; d) l’esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2021/895 — Testo vigente | Portale Normativo