Art. 1
In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
a)
il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;
b)
la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;
c)
il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;
d)
l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;
e)
la natura e la trasparenza dei rischi;
f)
l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;
g)
il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;
h)
la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;
i)
la natura e la portata dei rischi;
j)
il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;
k)
la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;
l)
l’esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:
1)
la struttura dei costi e altri costi;
2)
la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;
3)
il profilo di rischio e di rendimento;
m)
la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:
1)
l’uso di oneri nascosti o secondari;
2)
gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
3)
i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;
n)
la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:
1)
il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;
2)
il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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