Art. 4
In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare l’effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
a)
le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l’effetto di leva inerente al PEPP;
b)
l’effetto di leva dovuto al finanziamento;
c)
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
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