Art. 4

In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare l’effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti: a) le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l’effetto di leva inerente al PEPP; b) l’effetto di leva dovuto al finanziamento; c) le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2021/895 — Testo vigente | Portale Normativo