Art. 2
In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
a)
le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l’esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;
b)
le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;
c)
i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;
d)
il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;
e)
l’ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.
Storico versioni
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