Art. 7
In vigore dal 24 feb 2021
L’EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:
a)
la situazione finanziaria e la solvibilità;
b)
l’attività finanziaria o le prassi finanziarie;
c)
il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza;
d)
l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP;
e)
il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP;
f)
le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:
1)
i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
2)
i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali;
3)
il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.
Storico versioni
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