Art. 7

In vigore dal 24 feb 2021
L’EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti: a) la situazione finanziaria e la solvibilità; b) l’attività finanziaria o le prassi finanziarie; c) il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza; d) l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP; e) il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP; f) le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando: 1) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati; 2) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali; 3) il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:895:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2021/895 — Testo vigente | Portale Normativo