Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2021
Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti: a) il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP; b) la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti; c) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP; d) l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP; e) la natura e la trasparenza dei rischi; f) l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti; g) il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP; h) la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori; i) la natura e la portata dei rischi; j) il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi; k) la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP; l) l’esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue: 1) la struttura dei costi e altri costi; 2) la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore; 3) il profilo di rischio e di rendimento; m) la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue: 1) l’uso di oneri nascosti o secondari; 2) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito; 3) i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base; n) la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue: 1) il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi; 2) il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.
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