Art. 49
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
In vigore dal 28 gen 2021
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 2, 3 e 4, e agli .
Storico versioni
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