Art. 51

Limiti per la pesca di fondo

In vigore dal 28 gen 2021
Limiti per la pesca di fondo Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell’accordo SIOFA: a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell’accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione; b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni; c) non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.
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Limiti per la pesca di fondo (Art. 51 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo