Art. 47

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

In vigore dal 28 gen 2021
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
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Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S (Art. 47 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo