Art. 47
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
In vigore dal 28 gen 2021
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
Storico versioni
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