Art. 45

Gestione della pesca con DCP

In vigore dal 28 gen 2021
Gestione della pesca con DCP 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti: a) nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce; b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o c) in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave. 5.   Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
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Gestione della pesca con DCP (Art. 45 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo