Art. 44

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

In vigore dal 28 gen 2021
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. 2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell’allegato IG.
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Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale (Art. 44 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo