Art. 44
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale
In vigore dal 28 gen 2021
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell’allegato IG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-44