Art. 46
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
In vigore dal 28 gen 2021
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-46