Art. 46 · Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Art. 46

Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

In vigore dal 28 gen 2021
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:92:oj#art-46