Art. 48

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 28 gen 2021
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti: a) squali seta (Carcharhinus falciformis), b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
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Squali seta e squali alalunga (Art. 48 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo