Art. 42

Divieto di pesca dei mobulidi

In vigore dal 28 gen 2021
Divieto di pesca dei mobulidi Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell’Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
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Divieto di pesca dei mobulidi (Art. 42 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo