Art. 42 · Divieto di pesca dei mobulidi

Art. 42

Divieto di pesca dei mobulidi

In vigore dal 28 gen 2021
Divieto di pesca dei mobulidi Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell’Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
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