Art. 45 · Gestione della pesca con DCP

Art. 45

Gestione della pesca con DCP

In vigore dal 28 gen 2021
Gestione della pesca con DCP 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti: a) nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce; b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o c) in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave. 5.   Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
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