Art. 39
DCP derivanti
In vigore dal 28 gen 2021
DCP derivanti
1. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.
2. I pescherecci a cianciolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.
Storico versioni
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