Art. 37
Pesca esplorativa
In vigore dal 28 gen 2021
Pesca esplorativa
1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2021 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l’impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell’allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-37