Art. 38

Pesca con cianciolo

In vigore dal 28 gen 2021
Pesca con cianciolo 1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata: a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2021 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2021 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2021 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — le coste americane del Pacifico, — longitudine 150° O, — latitudine 40° N, — latitudine 40o S; b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — longitudine 96o O, — longitudine 110o O, — latitudine 4° N, — latitudine 3° S. 2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2021, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1. 3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati. 4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti: a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o b) nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
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Pesca con cianciolo (Art. 38 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo