Art. 5
Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 26 gen 2021
Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie
1. In deroga agli del presente regolamento, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire le persone oggetto delle indagini.
2. Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all’ESMA e informa immediatamente la persona oggetto dell’indagine di tali risultati ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.
Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto dell’indagine.
4. Qualora decida che la persona oggetto dell’indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l’ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.
L’ESMA fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
Su richiesta, l’ESMA concede alle persone oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.
L’ESMA può invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.
5. L’ESMA, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto dell’indagine e adotta una decisione definitiva.
Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell’indagine, reputa che la persona oggetto dell’indagine abbia commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 25 undecies di tale regolamento. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alle persone oggetto dell’indagine.
Se l’ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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