Art. 3

Diritto di essere sentiti dall’ESMA su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

In vigore dal 26 gen 2021
Diritto di essere sentiti dall’ESMA su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza 1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ESMA include i documenti seguenti: a) sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto dell’indagine; b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto dell’indagine; c) verbale delle eventuali audizioni. 2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari. 3.   Se, disponendo del fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alle persone oggetto dell’indagine. 4.   Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto dell’indagine. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto dell’indagine possono presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. L’ESMA può anche invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche. 5.   Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA informa in tal senso le persone oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. L’ESMA può anche invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche. 6.   Qualora decida che la persona oggetto dell’indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 25 undecies di tale regolamento, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto dell’indagine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:731:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di essere sentiti dall’ESMA su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/731) — Testo vigente | Portale Normativo