Art. 2
Diritto di essere sentiti dal funzionario incaricato delle indagini
In vigore dal 26 gen 2021
Diritto di essere sentiti dal funzionario incaricato delle indagini
1. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo all’ESMA a norma dell’, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto dell’indagine dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.
2. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine.
3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto dell’indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di sentire altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare a un’audizione la persona oggetto dell’indagine alla quale è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.
Storico versioni
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