Art. 4

Diritto di essere sentiti dall’ESMA sulle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 26 gen 2021
Diritto di essere sentiti dall’ESMA sulle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA trasmette una sintesi dei risultati alla persona soggetta al procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine entro cui la persona soggetta al procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. L’ESMA può anche invitare a un’audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.
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Diritto di essere sentiti dall’ESMA sulle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/731) — Testo vigente | Portale Normativo