Art. 6

Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 26 gen 2021
Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   In deroga all’, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire la persona soggetta al procedimento. 2.   La decisione provvisoria di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Non può più essere adottata una decisione provvisoria che impone sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria alla persona soggetta al procedimento e fissa un termine entro cui tale persona può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. Su richiesta, l’ESMA concede alla persona soggetta al procedimento l’accesso al fascicolo. L’ESMA può anche invitare a un’audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche. 3.   Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito la persona soggetta al procedimento, reputa che al momento dell’adozione della decisione provvisoria fossero presenti i motivi per imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento conformemente all’articolo 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta al procedimento. Se l’ESMA adotta una decisione che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.
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