Art. 7
Accesso al fascicolo ed uso dei documenti
In vigore dal 26 gen 2021
Accesso al fascicolo ed uso dei documenti
1. In presenza di una richiesta in tal senso, l’ESMA permette l’accesso al fascicolo alle parti alle quali il funzionario incaricato delle indagini o l’ESMA ha trasmesso la sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi dei risultati.
2. I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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