Art. 7 · Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

Art. 7

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

In vigore dal 26 gen 2021
Accesso al fascicolo ed uso dei documenti 1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l’ESMA permette l’accesso al fascicolo alle parti alle quali il funzionario incaricato delle indagini o l’ESMA ha trasmesso la sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi dei risultati. 2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
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