Art. 8
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
In vigore dal 26 gen 2021
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
1. I poteri conferiti all’ESMA di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento alle CCP di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi azione compiuta dall’ESMA ai fini di un’indagine o di un procedimento per una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata alla persona soggetta all’indagine o al procedimento per una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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