Art. 8
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
In vigore dal 22 gen 2021
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
1. A fini di segnalazione ai sensi del presente regolamento e salvo ove diversamente previsto, i soggetti segnalanti seguono le norme contabili stabilite nella direttiva del Consiglio 86/635/CEE (16) e in qualsiasi altra norma internazionale applicabile.
Ai fini del presente regolamento i soggetti segnalanti segnalano le attività e le passività totali su base lorda.
2. Nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino passività per depositi e prestiti, si applicano le seguenti condizioni:
a)
i soggetti segnalanti segnalano il capitale delle consistenze di depositi e prestiti in essere alla fine del mese.
b)
i soggetti segnalanti escludono le svalutazioni e le cancellazioni dall’importo di cui alla lettera a), come stabilito dalle pertinenti prassi contabili.
c)
i soggetti segnalanti non compensano depositi e prestiti con altre attività o passività.
3. Le BCN possono consentire a tutti i soggetti segnalanti di segnalare prestiti al netto degli accantonamenti per perdite su crediti nel caso in cui lo abbiano consentito a tutti i soggetti segnalanti prima dell’adozione del presente regolamento ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
4. Le IFM escludono dai rispettivi importi per attività e passività le disponibilità proprie in titoli di debito e strumenti di capitale che hanno emesso. Le BCN possono consentire alle IFM di segnalare le proprie disponibilità in titoli nell’ambito delle rispettive attività e passività, anche titolo per titolo, conformemente all’, paragrafo 3, nella misura in cui la BCN possa ricavare le necessarie disaggregazioni di attività e passività specificate nell’allegato I, esclusi gli importi delle proprie disponibilità in titoli.
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