Art. 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

In vigore dal 22 gen 2021
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione 1.   I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV. 2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un’accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.
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Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/379) — Testo vigente | Portale Normativo