Art. 10
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 22 gen 2021
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un’accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:379:oj#art-10