Art. 9
Deroghe
In vigore dal 22 gen 2021
Deroghe
1. Le BCN possono concedere deroghe a IFM di piccole dimensioni dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’, paragrafo 1, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a)
il contributo complessivo di tutte le IFM di piccole dimensioni cui sia concessa una deroga non ecceda il 5 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale;
b)
il contributo complessivo di tutti i FCM cui sia concessa una deroga non ecceda una delle seguenti soglie:
i)
il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora tale bilancio degli FCM nazionale sia superiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro;
ii)
il 30 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio degli FCM nazionale, qualora il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore al 15 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, fatto salvo il caso in cui il bilancio degli FCM nazionale sia inferiore all’1 % del bilancio degli FCM totale dell’area dell’euro, nel cui caso non si applica alcuna soglia.
Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:
a)
le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;
b)
le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni che sono enti creditizi dagli obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I, ai sensi della parte 6 di tale allegato, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a)
il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda il 10 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio delle IFM nazionale; e
b)
il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi cui siano concesse deroghe non ecceda l’1 % delle consistenze in essere delle attività totali del bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro
3. Gli enti nella coda possono applicare le deroghe che sono state loro concesse dalle BCN ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 5, lettera a), o segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell’.
4. Le BCN possono concedere deroghe agli FCM dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:
a)
gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni:
i)
gli FCM segnalino informazioni statistiche su voci di bilancio ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (17);
ii)
gli FCM segnalino le informazioni statistiche di cui al punto i) su base mensile ai sensi del paragrafo 1, contenuto nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) ed entro i termini stabili dalle BCN ai sensi dell’ di tale regolamento;
iii)
gli FCM segnalino le consistenze in essere alla fine del mese delle quote/partecipazioni in FCM emesse entro i termini stabiliti dalle BCN ai sensi dell’ del presente regolamento;
b)
uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:
i)
la disaggregazione dei depositi e prestiti concessi a controparti diverse dalle IFM di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I e la disaggregazione delle posizioni nei confronti di IFM controparti di cui alla sezione 5.2 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
ii)
le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
iii)
la disaggregazione per settore separato del settore delle imprese di assicurazione e del settore dei fondi pensione di cui alla sezione 5.1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
iv)
le informazioni su prestiti e depositi infragruppo di cui alla sezione 5.3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
v)
la disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
vi)
la disaggregazione per paese di cui alla sezione 7 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
vii)
le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui alla sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
viii)
la disaggregazione del capitale proprio di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
ix)
le informazioni sulle cartolarizzazioni e sulle altre cessioni di crediti di cui alla parte 5 dell’allegato I.
c)
gli obblighi di segnalazione statistica sulla residenza dei detentori di quote o partecipazioni in FCM di cui alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
i)
le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta;
ii)
le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM siano raccolte da altre fonti ai sensi alla sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
iii)
le BCN, a causa degli sviluppi del mercato, non possano più raccogliere le informazioni richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in FCM di cui al punto ii).
Qualora le BCN concedano deroghe ai FCM in conformità ai punti i), ii), v) o vi) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse assicurano che il contributo complessivo delle deroghe alle consistenze in essere totali corrispondenti per ciascuna voce nel bilancio degli FCM nazionale non ecceda il 5 %.
Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai FCM ai sensi del punto iii) della lettera b) del primo sotto paragrafo, esse distinguono in blocchi separati le posizioni attive e passive e i residenti nazionali e i residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro e assicurano che il contributo dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione combinati all’interno di ciascun blocco cui si applica la deroga non ecceda il 5 % del relativo blocco del bilancio degli FCM nazionale.
Qualora le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dei punti i) e iii) della lettera c) del primo sotto paragrafo, tali deroghe si applicano per un periodo di 12 mesi.
5. Le BCN possono concedere deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM da uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica:
a)
gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, qualora le consistenze in essere delle attività totali del soggetto segnalante siano inferiori o pari a 350 milioni di EUR;
b)
uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica di cui all’allegato I:
i)
le informazioni sulla disaggregazione per scadenza dei prestiti denominati in euro a società non finanziarie;
ii)
le informazioni sulla disaggregazione per scadenza e finalità dei prestiti denominati in euro a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
iii)
la disaggregazione del capitale e delle riserve di cui alla sezione 6 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
iv)
le informazioni sulle partecipazioni immobiliari di cui sezione 4 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
v)
la disaggregazione del capitale proprio di cui sezione 6 contenuta nella parte 3 dell’allegato I;
vi)
le informazioni sugli interessi maturati su prestiti e depositi di cui sezione 7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I;
vii)
le informazioni sulle proprie disponibilità in titoli di cui alla tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I.
Nel caso in cui le BCN concedano deroghe ai sensi della lettera a) del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno tutte le seguenti informazioni statistiche:
a)
le consistenze in essere delle attività totali su base annuale;
b)
le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
6. Le BCN possono concedere alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM le seguenti deroghe dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2:
a)
una deroga agli FCM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I;
b)
una deroga alle IFM e agli enti crediti diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione sui titoli di cui alla tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I, su base mensile. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, i soggetti segnalanti segnalano tali aggiustamenti da rivalutazione su base trimestrale e comunicano alle BCN, su richiesta, entrambi i seguenti elementi:
i)
i metodi di valutazione utilizzati per segnalare le informazioni statistiche sui titoli e le informazioni sulla quota delle loro partecipazioni cui si applicano i vari metodi di valutazione; e
ii)
il mese in cui accade una sostanziale rivalutazione del prezzo all’interno del trimestre.
c)
Le BCN possono concedere deroghe alle IFM e agli enti creditizi diversi dalle IFM dall’obbligo di segnalare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui alla parte 4 dell’allegato I, nel caso in cui i soggetti segnalanti segnalino le consistenze in essere dei titoli alla fine del mese titolo per titolo. Nel caso in cui sia concessa una deroga ai sensi del presente punto, si applicano entrambe le seguenti condizioni:
i)
le informazioni segnalate includono, per ogni titolo, il valore con cui i titoli sono iscritti a bilancio; e
ii)
per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includono informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nelle tabelle 1 A e 2 A contenute nella parte 4 dell’allegato I.
7. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica di cui alle sezioni da 7 a 9 contenute nella parte 3 dell’allegato I con riferimento a uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro qualora si applichi una delle seguenti circostanze:
a)
le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni con controparti residenti in tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti;
b)
le informazioni statistiche raccolte a un più alto livello d’aggregazione mostrino che le posizioni in valuta di tale Stato membro non appartenente all’area dell’euro sono irrilevanti.
Qualora una BCN conceda deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo con riferimento a un paese che aderisce all’Unione, la BCN può revocare tali deroghe 12 mesi dopo aver comunicato alle IFM la propria intenzione di revocare tali deroghe.
Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.
8. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM dagli obblighi di segnalazione statistica su cash pooling nozionale come indicato nella parte 2 dell’allegato I nei seguenti casi:
a)
qualora le consistenze in essere dei depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti dell’area dell’euro (escluse le IFM) nel bilancio delle IFM nazionale non superino i 2 miliardi di euro;
b)
in caso di superamento della soglia di cui alla lettera a), le BCN possono concedere deroghe a un’IFM qualora, nel proprio bilancio, le consistenze in essere di depositi o prestiti di cash pooling nozionale effettuati da o concessi a residenti nell’area dell’euro (escluse le IFM), non superino i 500 milioni di EUR.
9. Le BCN possono concedere deroghe alle IFM riguardo all’obbligo di identificare separatamente i prestiti a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche di cui alla sezione 3 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, nei limiti in cui tali prestiti contribuiscano per meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie al bilancio delle IFM nazionale.
Qualora le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi del primo sotto paragrafo, esse possono altresì concedere le medesime deroghe a enti creditizi diversi dalle IFM.
10. Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 9, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.
Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi del paragrafo 8, esse verificano che non siano superate le soglie ivi indicate. Tale verifica è effettuata almeno ogni due anni e in tempo utile per concedere o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.
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