Art. 6

Segnalazioni di gruppo da parte delle IFM

In vigore dal 22 gen 2021
Segnalazioni di gruppo da parte delle IFM 1.   Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso Stato membro, alla controllante è permesso consolidare le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’, paragrafo 1. Qualora il gruppo includa enti creditizi e altre IFM, tali informazioni statistiche sono segnalate separatamente per enti creditizi e altre IFM. 2.   La BCN competente può autorizzare un ente creditizio a segnalare le informazioni statistiche di cui all’, paragrafo 1, per conto di un gruppo di enti creditizi su base aggregata, se sussistono tutte le seguenti condizioni: a) l’ente creditizio non consolida le informazioni statistiche sulle attività di tali controllate nelle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’, paragrafo 1, in conformità al paragrafo 1; b) la BCN competente ha concesso l’autorizzazione a detenere riserve minime mediante tale ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e l’ente creditizio è l’ente intermediario ai sensi dell’, paragrafo 1, di tale regolamento; c) tutti i membri del gruppo sono IFM residenti nel medesimo Stato membro. Nel caso in cui un ente creditizio sia stato autorizzato dalla BCN competente ai sensi del primo sotto paragrafo, tale ente creditizio segnala le informazioni statistiche nel proprio bilancio e nel bilancio di ciascun membro del gruppo, su base aggregata, ai sensi dell’, paragrafo 1. 3.   Qualora le IFM effettuino una segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, esse segnalano, come minimo, le informazioni di cui alla tabella 1 contenuta della parte 1 dell’allegato III ai fini del calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di ciascun membro del gruppo in conformità all’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Nel caso in cui a un’IFM che effettua la segnalazione a livello di gruppo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia stata concessa l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi dell’, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), il primo sotto paragrafo non si applica. 4.   Tutti i membri dei gruppi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inclusi separatamente nell’elenco delle IFM di cui all’.
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Segnalazioni di gruppo da parte delle IFM (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/379) — Testo vigente | Portale Normativo