Art. 4

Elenco delle IFM a fini statistici

In vigore dal 22 gen 2021
Elenco delle IFM a fini statistici 1.   Il Comitato esecutivo redige e aggiorna un elenco delle IFM sulla base delle informazioni statistiche registrate dalle BCN di cui all’ dell’indirizzo (UE) n. 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (15). 2.   La BCE pubblica l’elenco aggiornato delle IFM a fini statistici, anche attraverso mezzi elettronici. 3.   Qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato. I soggetti segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento laddove la loro esclusione dall’elenco sia manifestamente errata.
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Elenco delle IFM a fini statistici (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/379) — Testo vigente | Portale Normativo