Art. 5

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 22 gen 2021
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Le IFM segnalano tutte le seguenti informazioni statistiche alla BCN competente: a) le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I; b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili in tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente; c) le cessioni di crediti nette mensili specificate nella tabella 5a contenuta nella parte 5 dell’allegato I; d) le consistenze in essere alla fine del mese e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili delle cessioni di crediti specificate nella tabella 5b contenuta nella parte 5 dell’allegato I; e) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 2, 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I; f) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente. Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere e) e f) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati. 2.   Gli enti creditizi diversi dalle IFM segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche: a) le consistenze in essere alla fine del mese specificate nella tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, esclusi i seguenti elementi: i) posizioni di cash pooling nozionale; ii) quote/partecipazioni in FCM emesse; b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili specificati come requisiti minimi nella tabella 1 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione mensili di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente, esclusi i seguenti elementi: i) posizioni di cash pooling nozionale; ii) quote/partecipazioni in FCM emesse; c) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nella tabella 2 contenuta nella parte 3 dell’allegato I, esclusi gli elementi che si riferiscono alle disaggregazioni dei crediti per vita residua; d) le consistenze in essere alla fine del trimestre specificate nelle tabelle 3 e 4 contenute nella parte 3 dell’allegato I; e) gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali specificati come requisiti minimi nella tabella 2 A contenuta nella parte 4 dell’allegato I e gli altri aggiustamenti da rivalutazione trimestrali di cui a tale tabella qualora richiesto dalla BCN competente. Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche trimestrali specificate alle lettere c) ed e) del primo sotto paragrafo su base mensile qualora tale raccolta agevoli il processo di produzione dei dati. 3.   Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti titolo per titolo ai sensi dei paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni statistiche siano ricavate in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato IV. 4.   Le BCN possono raccogliere informazioni statistiche sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni in FCM emesse da IFM da altre fonti disponibili come stabilito nella sezione 5.7 contenuta nella parte 2 dell’allegato I, qualora tali informazioni siano conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato IV.
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Obblighi di segnalazione statistica (Art. 5 Regolamento (UE) 2021/379) — Testo vigente | Portale Normativo