Art. 7

Tempistica

In vigore dal 22 gen 2021
Tempistica 1.   Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempistica con cui ricevono informazioni statistiche dai soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e li comunicano ai soggetti segnalanti. 2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine del 15° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono. 3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.
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Tempistica (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/379) — Testo vigente | Portale Normativo